Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD R. C.”

Baffo RomaChapter

ARTICOLO 1

E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, delle leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 21 maggio 2004 n. 128 nonché delle altre normative in materia, denominata “ASD R.C.”.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede legale a Roma (RM) in Via Amsterdam, 75 e può istituire rappresentanze ed uffici in Italia ed all’estero. L’organo amministrativo potrà trasferire la sede, nell’ambito del medesimo Comune, senza necessità di delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3

L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per obiettivo la promozione, la pratica e la diffusione della disciplina del mototurismo nonché della disciplina sportiva motociclistica dilettantistica, promossa e sostenuta dalle relative Federazioni ed Associazioni nazionali e/o internazionali di eventuale appartenenza, e da ogni altra iniziativa anche promossa dalle Associazioni nazionali ed internazionali di eventuale affiliazione.

Quanto sopra con particolare riferimento alla pratica di tale disciplina svolta mediante impiego di motocicli di marca “Harley-Davidson” ed altri eventuali marchi facenti capo alla predetta Casa costruttrice, assumendo l’interesse personale di natura sportiva e/o culturale del singolo socio quale base della comunione con gli altri soci e di spirito di partecipazione al sodalizio.

L’Associazione ha per ulteriore obiettivo la divulgazione della cultura motociclistica riconducibile allo specifico ambito settoriale del marchio Harley-Davidson.

L’Associazione potrà organizzare corsi specifici, anche per conto di Enti pubblici o privati, realizzare, organizzare e/o gestire strutture sportive e culturali, nonché produrre, in proprio o mediante mandato a terzi, materiale didattico e/o divulgativo su supporto cartaceo e/o multimediale.

Tale attività potrà altresì essere perseguita con l’istituzione di una propria scuola al fine di effettuare corsi di studio tecnico e storico, aggiornamento e perfezionamento in ordine alla disciplina sportiva motociclistica e dei settori correlati.

L’Associazione si impegna a favorire le relazioni nazionali ed internazionali tra i soci aderenti.

Le finalità sopra citate potranno inoltre essere perseguite attraverso l’intervento dei soci attraverso l’organizzazione, in proprio e in conto terzi, di convegni, conferenze, fiere, mostre spettacoli ed eventi sportivi, culturali e promozionali nell’ambito del territorio sia in Italia sia all’Estero.

A tali scopi l’Associazione può raccogliere fondi, contributi, partecipazioni da parte di Enti pubblici nonché da soggetti giuridici privati; potrà altresì impiegare forme di abbinamento pubblicitario tali comunque da non impegnare l’Associazione stessa in attività estranee o contrarie al suo scopo o agli Statuti delle Federazioni/Associazioni alle quali sarà affiliata e, in ogni caso, rigorosamente finalizzate a favorire iniziative in campo sportivo e/o culturale.

L’Associazione, al fine di autoprornuoversi, potrà produrre o far produrre da terzi articoli di merchandising da distribuire ai propri soci e/o simpatizzanti.

L’Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, potrà organizzare soggiorni in Italia ed all’estero sia per proprio conto che per conto di Enti pubblici o privati

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e accessorie a quelle sopra indicate, se e in quanto integrative delle medesime.

L’Associazione può affiliarsi al altre Associazioni e/o Federazioni delle quali esplicitamente accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti in quanto non contrari al proprio; si impegna altresì ad adempiere gli obblighi di
carattere economico e/o sanitario previsti dalle affilianti secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni dei rispettivi organi federali e associativi.

ARTICOLO 4

L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce alla C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di Promozione Sportiva (riconosciuto dal CONI con delibera del 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art.31 del DPR. n.530/74 e confermato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1224 del 15 maggio 2002) nonché Ente nazionale a carattere assistenziale (riconosciuto dal Ministero degli Interni il 29 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, IV comma della Legge 14 ottobre 1974, n. 524 ed all’art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972. n.640), accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale, impegnandosi altresì a conformare il proprio statuto
alle norme e alle direttive del CONI e della C.S.A.In. medesima.

ARTICOLO 5

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli assooiati.

ARTICOLO 6

Il rapporto associativo è ispirato al principio di democrazia interna.
Nell’Associazione si distinguono:

  • i soci fondatori: persone fisiche che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • i soci ordinari: persone fisiche che aderiscono successivamente alla fondazione dell’associazione, anch’essi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • i soci onorari: persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti connessi alle finalitàdell’Associazione, non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Il numero dei Soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini Italiani e Stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14esimo anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18esimo anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei Soci indipendentemente dal tipo e viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati godono del diritto, dal momento della ammissione, di partecipare alle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo. La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle iniziative sociali secondo quanto previsto dal regolamento interno.

ARTICOLO 7

Possono diventare Soci dell’Associazione unicamente le persone fisiche che intendono perseguire gli scopi non lucrativi e le finalità altruistiche, sportive e culturali dell’Associazione di cui all’Art. 3 del presente Statuto. Il soggetto che intenda iscriversi per la prima volta o, Se già Socio, che intenda rinnovare l’iscrizione all’ASD R.C. deve essere titolare di iscrizione all’Harley Owners Group; tale iscrizione costituisce requisito essenziale e deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della permanenza della qualifica di socio.

Per essere ammesso all’Associazione è necessario presentare una idonea domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata annualmente dal medesimo organo sociale; sull’ammissione il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’accettazione, comunicata all’interessato, anche verbalmente, e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato alla qualifica di “socio” ovvero “associato”. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti interni dell’associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

  • al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
  • all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:

  • per dimissioni;
  • per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • per interruzione dell’iscrizione all’HOG;
  • per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • per decisione del Consiglio Direttivo in presenza di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
  • per radiazione;
  • per decesso.

In caso di violazioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le scguenti sanzioni:

  • ammonizione;
  • diffida;
  • sospensione a tempo limitato;
  • radiazione.

ARTICOLO 8

Può inoltre essere escluso il socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione; l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi del suoi componenti.

ARTICOLO 9

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale annua versata.

ARTICOLO 10

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente dell’Associazione
  • il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 11

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci (fondatori, ordinari & onorari) in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera Semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria Viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercrzro sociale. Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approva il rendiconto economico – finanziario;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di
  • sovranità assembleare;
  • approva gli eventuali regolamenti.

L‘assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
  • allorche ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello Statuto per provvedere all’elezione del terzo probiviro.

L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà piu uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno Il 50%, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, validamente costituita qualunque Sia li numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono. avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecrpano tutti i soci.

L’Asssemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni assembleari assunte nel ristretto delle norme statutarie e della Legge sono vincolanti per tutti i Soci, fatto salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 13

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove secondo la determinazione dell’Assemblea dei Soci; possono essere eletti alla carica esclusivamente soggetti in possesso della qualifica di Socio, indipendentemente dalla categoria.

I Consiglieri, fatta eccezione per i soci fondatori che sono membri del Consiglio Direttivo a tempo indeterminato, durano in carica tre esercizi con scadenza all’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Responsabile Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell’Associazione ed inoltre:

  • delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell’Associazione;
  • predispone e sottopone all’assemblea un rapporto annuale, il rendiconto economico-finanziario consuntivo redatto alla data di chiusura dell’esercizio, nonché il rendiconto economico-finanziario
    preventivo;
  • mantiene i contatti dell’Associazione con le altre associazioni, le federazioni, gli enti comunitari, statali e locali, con università, Istituti di Ricerca e con società nazionali ed internazionali;
  • predispone uno o più regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività generale dell’Associazione e per i singoli specifici settori di attività;
  • ha facoltà di nominare comitati scientifici, anche tra soggetti non Soci;
  • redige i programmi di attività, sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • compila i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • delibera circa la sospensione e la radiazione dei soci;
  • nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  • favorisce la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito del medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Tutti gli incarichi degli amministratori si intendono assunti a titolo gratuito.

ARTICOLO 14

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, conferire sia a Soci che a terzi procure speciali per determinati atti e categorie di atti.

ARTICOLO 15

il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, un presidente nominato dal consiglio direttivo e due membri effettivi nominati dall’assemblea. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di detti probiviri, i quali , entro trenta giorni dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ARTICOLO 16

Gli esercizi sociali iniziano l’1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale, il bilancio consuntivo e preventivo devono essere pubblicati nell’albo dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’assemblea di approvazione.

L’Assemblea di approvazione del rendiconto annuale e del bilancio consuntivo e preventivo deve essere convocata entro il giorno trenta del mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, chiedere copia del bilancio o del rendiconto annuale approvato.

ARTICOLO 17

Il patrimonio sociale è formato da:

  • quote sociali di iscrizione ed annuale deliberate dal Consiglio Direttivo e versate dal Soci;
  • fondi costituiti con le eccedenze annuali di bilancio;
  • ogni bene mobile e/o immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali donazioni, lasciti, proventi, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
  • E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili e/o avanzi di gestione, di fondi,
  • riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e distribuzione
  • avvengano per disposizione di legge.

ARTICOLO 18

La quota sociale non è rivalutabile ed è intrasmissibile, salvo il trasferimento in caso di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta scritta; in tale evenienza la richiesta dell’erede del Socio deceduto è soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo con la procedura e maggioranza di cui all’ art. 7 del presente Statuto. In caso di diniego spetta all’erede il rimborso del rateo di quota annuale residuo computato su base mensile.

ARTICOLO 19

Tutte le cariche sociali si intendono assunte, dai soggetti designati, a titolo gratuito fatto salvo il rimborso a piè di lista di spese sostenute nell’esecuzione del proprio incarico, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono esclusi da tale disposizione gli incarichi professionali eventualmente conferiti (anche se a soggetti in possesso della qualifica di Socio) per specifiche attività; in tale evenienza il corrispettivo sarà determinato in sede di sottoscrizione del relativo mandato.

ARTICOLO 20

L’Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei conti che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta la vigilanza sulla contabilità e sull’amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 11 del presente Statuto; la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione del patrimonio sociale, come pure l’eventuale patrimonio residuo non dimesso, acquisito il parere di cui all’organo di controllo previsto dalla vigente normativa, sarà, salvo diversa destinazione disposta dalla legge:

  • devoluto ad una o più Federazioni sportive o altre Associazioni con finalità analoghe;
  • destinato a finalità di pubblica utilità.


ARTICOLO 22

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.